Ordinanza — n. 1645/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIMARCHI ANTONINO nato a OPPIDO MAMERTINA il 16/09/1993 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati.i motivi di ricorso; I motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1645/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIMARCHI ANTONINO nato a OPPIDO MAMERTINA il 16/09/1993 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati.i motivi di ricorso; I motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419).
La consapevolezza di detenere ai fini di spaccio l'ingente quantitativo di stupefacente è giustificato in considerazione del fatto che Trimarchi viaggiava su un furgone, acquistato il giorno prima e immediatamente utilizzato per il viaggio dalla Calabria verso Messina, stivato di 15 pani di cocaina - allocati in uno scomparto segreto, ricavato fra telaio e carrozzeria del mezzo - dal peso complessivo di oltre 17 kg. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consi e estensore Il Pre