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Ordinanza — n. 1644/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1644/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1644/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KSOURI MOHAMED nato il 10/12/1983 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il motivo relativo all'applicazione al ricorrente, condannato per violazione dell'art. 73, d.P.R. 309/90, della misura dell'espulsione, è manifestamente infondato. Non appare, infatti, censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui ha valorizzato, come espressivi di pericolosità sociale, i numerosi precedenti penali di Ksouri per reati contro il patrimonio, in materia di armi e contro la persona, nonché l'assenza di stabile occupazione considerata indicativa del fatto che l'imputato tragga il proprio sostentamento da attività illecite.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1644/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il motivo relativo all'applicazione al ricorrente, condannato per violazione dell'art. 73, d.P.R. 309/90, della misura dell'espulsione, è manifestamente infondato. Non appare, infatti, censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui ha valorizzato, come espressivi di pericolosità sociale, i numerosi precedenti penali di Ksouri per reati contro il patrimonio, in materia di armi e contro la persona, nonché l'assenza di stabile occupazione considerata indicativa del fatto che l'imputato tragga il proprio sostentamento da attività illecite.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa allontanamento malgrado rischio di persecuzione espulsione di familiari provvedimento di reinserimento motivi soggettivi successivi alla fuga motivo d'espulsione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KSOURI MOHAMED nato il 10/12/1983 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il motivo relativo all'applicazione al ricorrente, condannato per violazione dell'art. 73, d.P.R. 309/90, della misura dell'espulsione, è manifestamente infondato. Non appare, infatti, censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui ha valorizzato, come espressivi di pericolosità sociale, i numerosi precedenti penali di Ksouri per reati contro il patrimonio, in materia di armi e contro la persona, nonché l'assenza di stabile occupazione considerata indicativa del fatto che l'imputato tragga il proprio sostentamento da attività illecite.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 settemb