Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding the non-prosecution cause under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the lower court failed to grant a cause of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the argument did not critically engage with the specific reasoning regarding the gravity of the offense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal alleging a defect in reasoning regarding the non-prosecution cause is inadmissible if it fails to specifically address the court's assessment of the offense's gravity and the applicant's conduct.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO MASSIMO nato a BARLETTA il 15/08/1981 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che Valentino, in relazione all'art. 385 cod. pen., deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha rilevato il carattere ostativo della significativa gravità della condotta di reato accertata, dal momento che il ricorrente, ove mai avesse voluto davvero provvedere lecitamente al proprio sostentamento, avrebbe potuto chiedere di essere autorizzato dal giudice che aveva emesso la misura.
Il non averlo fatto, induce a ritenere che stesse operando, ancora una volta, illecitamente e, quindi, ciò, oltre a dare conferma della sussistenza della finalità di evadere, rende tutt'altro che lieve la condotta posta in essere. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consig iere estensore Il Presiente