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Ordinanza — n. 1634/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1634/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1634/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAN NONE ANTONIO nato a ACERRA il 21/06/1982 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso di Pannone Antonio. Rilevato, quanto al primo e unico motivo del ricorso relativo alla omessa motiv.azione degli aumenti in continuazione, che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 1634/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, quanto al primo e unico motivo del ricorso relativo alla omessa motiv.azione degli aumenti in continuazione, che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina reati penali reiterazione di reati penali pena complementare furto di lieve entità reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAN NONE ANTONIO nato a ACERRA il 21/06/1982 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso di Pannone Antonio. Rilevato, quanto al primo e unico motivo del ricorso relativo alla omessa motiv.azione degli aumenti in continuazione, che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Tale obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati; che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. L'onere motivazionale è stato, pertanto, implicitamente assolto, in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base di cui al capo 6) (un mese peri restanti furti, quattro mesi per l'altra rapina e un mese per il reato di lesioni).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 202