Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1632/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1632/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1632/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCELLI LUCA nato a MILANO il 03/09/1980 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Osservato che l'unico motivo declinato da Coluccelli relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva ripropone il medesimo argomento già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1632/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio pericolo di reiterazione riconsiderazione motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCELLI LUCA nato a MILANO il 03/09/1980 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Osservato che l'unico motivo declinato da Coluccelli relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva ripropone il medesimo argomento già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18