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Ordinanza — n. 1631/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and mere complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1631/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding liability, excessive sanctions, and a specific non-punishability cause under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these arguments because they were merely restatements of complaints already thoroughly examined and dismissed with correct legal reasoning by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals lacking specificity that merely reproduce factual complaints already adjudicated by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity mere complaints Article 131 bis procedural costs motivi di cassazione ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICALI RICCARDO nato a CAORSO il 27/08/1954 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso che contestano la responsabilità di Ricali, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'omesso esame della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 3-14).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/09