Ordinanza — n. 1629/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI ANTONIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 11/05/1967 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Osservato che i motivi possono essere trattati congiuntamente, involgendo entrambi l'accertamento della responsabilità penale; Considerato che gli stessi sono inammissibili, in quanto le censura si risolvono in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della condotta nel giudizio di legittimità Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1629/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che i motivi possono essere trattati congiuntamente, involgendo entrambi l'accertamento della responsabilità penale; Considerato che gli stessi sono inammissibili, in quanto le censura si risolvono in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della condotta nel giudizio di legittimità Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI ANTONIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 11/05/1967 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Osservato che i motivi possono essere trattati congiuntamente, involgendo entrambi l'accertamento della responsabilità penale; Considerato che gli stessi sono inammissibili, in quanto le censura si risolvono in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della condotta nel giudizio di legittimità Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.
Li, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consiglierejesensore Il Presiden