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Ordinanza — n. 1628/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1628/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1628/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTIIS GIANFRANCO nato a VERONA il 14/07/1976 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo di ricorso è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di evasione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1628/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo motivo di ricorso è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di evasione.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale esenzione dalla pena adeguamento della pena sanzioni penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTIIS GIANFRANCO nato a VERONA il 14/07/1976 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo di ricorso è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di evasione.

Osservato che il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio, è generico, non confrontandosi con la sentenza impugnata che indica le ragioni che hanno portato il giudice di primo grado a ritenere sussistente la recidiva e congrua la pena Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/