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Ordinanza — n. 1627/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1627/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1627/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTOCI ROSARIO nato a RAGUSA il 12/11/1985 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che i motivi sulla nullità della sentenza per violazione degli artt. 420 ter cod. proc. pen. e 23 bis d.l. 137/2020 sono manifestamente infondati. Ritenuto che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid- 19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415 - 01).

Regesto Legislator

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artt. 420 ter cod. proc. pen, art. 420-ter cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1627/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato, altresì, sul punto, che la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore di Antoci non può ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di legittimo impedimento del difensore pur se presentata nei quindi giorni liberi antecedenti l'udienza (Sez. 5, n. 37711 del 23/05/2023, Bernardoni Rv. 285170 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato nonostante le contrarie riserve mediche perizie mediche superate omissione di soccorso prova insufficiente dell'aggravamento clinico inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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artt. 420 ter cod. proc. pen
Rilevato che i motivi sulla nullità della sentenza per violazione degli artt. 420 ter cod. proc. pen.
art. 420-ter cod. proc. pen
Ritenuto che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid- 19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTOCI ROSARIO nato a RAGUSA il 12/11/1985 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che i motivi sulla nullità della sentenza per violazione degli artt. 420 ter cod. proc. pen. e 23 bis d.l. 137/2020 sono manifestamente infondati. Ritenuto che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid- 19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415 - 01).

Osservato, altresì, sul punto, che la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore di Antoci non può ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di legittimo impedimento del difensore pur se presentata nei quindi giorni liberi antecedenti l'udienza (Sez. 5, n. 37711 del 23/05/2023, Bernardoni Rv. 285170 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consi