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Ordinanza — n. 1625/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1625/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1625/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGLIBENE LUCIANO nato a RAGUSA il 21/07/1988 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria successivamente depositata. Osservato che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 1625/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura. La Corte di appello sottolinea, in particolare, che il ricorrente nulla ha allegato in ordine alla asserita malattia della figlia.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale differimento dell'esecuzione della pena esenzione dalla pena abbandono del procedimento penale pena pecuniaria sospesa riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGLIBENE LUCIANO nato a RAGUSA il 21/07/1988 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria successivamente depositata. Osservato che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli.

La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura. La Corte di appello sottolinea, in particolare, che il ricorrente nulla ha allegato in ordine alla asserita malattia della figlia.

La memoria del difensore è, sul punto, reiterativa dei motivi di ricorso. Rilevato che il secondo motivo sulla mancata concessione della sospensione della pena è aspecifico non confrontandosi il ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato che la precedente condanna di Saglibene alla pena complessiva di anni tre e mesi 8 di reclusione, anche per reati commessi pochi mesi prima rispetto a quello in esame, risulta ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settem