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Ordinanza — n. 1623/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding evasion charge and non-punishability grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1623/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Kadim Zakaria inadmissible for failing to meet specificity requirements. The appellant argued that mere stationing to repair intercoms did not constitute evasion and requested a non-punishability cause, but the court noted he was not seen near the gate and possessed a tool indicating significant gravity. Consequently, the court rejected the arguments as repetitive and unsupported by new critical engagement with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely rehashing previously rejected criticisms without engaging critically with the lower court's specific reasoning regarding the gravity of the conduct and the applicability of statutory exemptions.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal evasion charge non-punishability cause repetitive argumentation Cassazione ordinanza criminal procedure violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KADIM ZAKARIA nato il 18/02/1996 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, con il primo motivo, Kadim, in relazione all'art. 385 cod. pen., deduce il vizio di motivazione, 1) con riferimento alla condotta di mero stazionamento dinanzi al cancello di ingresso al fine di riparare i citofoni, che non integrerebbe il reato di evasione;

2) con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella riproposizione di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corrette argomentazioni dai giudici di merito, rilevando, peraltro, come il ricorrente non fosse stato visto nei pressi del cancello, bensì a due-tre metri di distanza; considerato, inoltre, che il motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha rilevato il carattere ostativo della significativa gravità della condotta di reato accertata, essendo il ricorrente in possesso di un coltello serramanico. Rilevato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata ai precedenti penali dell'imputato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il C