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Ordinanza — n. 1621/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism as merits already adequately evaluated with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1621/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had already thoroughly evaluated the existence of recidivism based on the appellant's criminal propensity and culpability under Article 133 of the Penal Code. The Court found the appeal merely repetitive of arguments already rejected by the trial judge with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court has already adequately evaluated the existence of recidivism with correct legal arguments, rendering the review of the same issue by the Court of Cassazione unnecessary.

Parole chiave

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recidivism evaluation appeal inadmissibility criminal propensity Article 133 Penal Code repetitive appeal court costs Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza.
art. 133 cod. pen
Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERMINI GAVARINI ERIKA nato a PARMA il 25/04/1989 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Rilevato che lo stesso è riproduttivo di censura sulla sussistenza della recidiva già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza.

E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consig iere estensore Il Presi nte