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Ordinanza — n. 1620/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1620/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1620/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDO3 EDMOND (CUI 05I1RFV) nato il 10/07/1993 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'eccessivo e immotivato aumento per la continuazione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello motivato sulla congruità di tale aumento, avendo riguardo al precedente specifico per fatto commesso il 14 febbraio 2019. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consiglie estensore Il Preside

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1620/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consiglie estensore Il Preside

Parole chiave

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girata susseguente ritardo ingiustificato dell'azione penale rinvio del dibattimento disobbedienza alla decisione dell'autorità impunità diritto a un difensore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDO3 EDMOND (CUI 05I1RFV) nato il 10/07/1993 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'eccessivo e immotivato aumento per la continuazione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello motivato sulla congruità di tale aumento, avendo riguardo al precedente specifico per fatto commesso il 14 febbraio 2019. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consiglie estensore Il Preside