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Ordinanza — n. 1610/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding inadmissibility of criminal appeal due to procedural issues and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1610/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nardino Calamia inadmissible, upholding the lower court's conviction for seven months of arrest. The appellant argued for a retrial based on insufficient reasoning regarding sentencing and the denial of generic mitigating circumstances, while also contesting the interpretation of failure to produce an identity card. The court rejected these claims, noting that arguments concerning punitive treatment are inadmissible in cassation and that the cited precedents regarding identity card failures do not apply to the specific facts of this case.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 73 d.lgs. n. 159/2011; Art. 650 c.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals challenging the substantive reasoning regarding the denial of mitigating circumstances or the interpretation of specific criminal provisions are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal mitigating circumstances denial identity card failure procedural admissibility criminal cassation review allontanamento nonostante motivi di salute assistenza ulteriore assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 73 d.lgs. n. 159/2011
Art. 650 c.p.
159 del 2011) integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod.
Art. 62-bis c.p.
5, nel senso che ai fini del diniego delle circostanze ex art. 62- bis cod.
art. 62- bis cod. pen
5, nel senso che ai fini del diniego delle circostanze ex art. 62- bis cod. pen.
art. 650 cod. pen
159 del 2011) integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., perché costituisce inosservanza di un provvedimento della competente autorità per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, preordinato soltanto a rendere più agevole l'operato delle forze di polizia.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. U, n. 32923 del 29/05/2014, Sinigaglia
Sez. 3, n. 6350 del 11/02/2019
Sez. 1, n. 8859 del 13/06/2000, Minniello
Sez. 1, n. 11457 del 07/03/2012, Gilfone
Sez. 1, n. 14811 del 04/04/2012, P.G. in proc. Parth
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAMIA NARDINO nato il 15/12/1968 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di Nardino Calamia, in relazione ai reati ascrittigli, riconosciuta la continuazione, alla pena di mesi sette di arresto. Considerato che i motivi dedotti (mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 73 d. Igs. n. 159 del 2011 e 650 cod. pen. - primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. p. 5, nel senso che ai fini del diniego delle circostanze ex art. 62- bis cod. pen. il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati - nella specie il comportamento collaborativo e la occasionalità della condotta - ma è sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali o sull'assenza di elementi positivi, perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).

Reputato, quanto al primo motivo di ricorso, che la deduzione devoluta è manifestamente infondata, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, specificamente affermatasi in tema di misure di prevenzione, con riferimento alla mancata esibizione della carta precettiva (Sez. U, n. 32923 del 29/05/2014, Sinigaglia, Rv. 260019) ove è stato affermato che, in tema di misure di prevenzione, la condotta del soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ometta di portare con sé e di esibire, agli agenti che ne facciano richiesta, la carta di permanenza di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 8 D.Lgs. n. 159 del 2011) integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., perché costituisce inosservanza di un provvedimento della competente autorità per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, preordinato soltanto a rendere più agevole l'operato delle forze di polizia.

Considerato che il precedente non massimato (Sez. 3, n. 6350 del 11/02/2019) richiamato dal difensore, riguarda caso diverso, relativo a soggetto, già identificato al momento del controllo effettuato dai militi della Guardia Costiera, mediante l'acquisizione di generalità declinate dallo stesso, successivamente convocato "per motivi di giustizia", presso il Comando della capitaneria di Porto, al fine di procedere alla verifica di dette generalità che, nella specie, sono state ritenute agevolmente reperibili dalla stessa autorità indipendentemente dalla cooperazione dell'interessato.

Reputato, infine, che tutti i precedenti richiamati nella citata pronuncia sono anteriori rispetto alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, Sinigaglia citata e, comunque, inerenti a convocazioni per notifica di provvedimenti, del tutto diversi dal caso al vaglio nel presente ricorso (convocazione di polizia avente come unico fine la notifica di un invito a comparire e nominare un difensore - Sez. 1, n. 8859 del 13/06/2000, Minniello, Rv. 216903; notifica di un provvedimento inibitorio di prevenzione del Questore - Sez. 1, n. 11457 del 2012 del 07/03/2012, Gilfone, Rv. 252917; la notifica di un'ordinanza prefettizia di ritiro della patente - Sez. 1, n. 14811 del 04/04/2012, P.G. in proc.

Parth, Rv. 252290). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il C