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Ordinanza — n. 1609/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1609/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1609/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA ( sul ricorso proposto da: CRISAFULLI ALESSANDRO nato a MILAZZO il 03/06/1983 avverso il provvedimento del 12/06/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di MESSINA Ovke, r\j dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che Alessandro Crisafulli, per il tramite del difensore avv. F. Brocchi del foro di Milano, ha impugnato, dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Messina, il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 12 giugno 2023, ha rigettato l'istanza di permesso di allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare, per alcune ore al giorno, onde provvedere alle proprie esigenze di vita. Considerato che l'impugnazione (proposta dalla difesa in data 27 giugno 2023: cfr. reclamo a firma dell'avv. F. Brocchi) è stata convertita - di ufficio - dal Tribunale di sorveglianza adito, in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., all'esito dell'udienza del 13 settembre 2023.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1609/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MESSINA Ovke, r\j dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che Alessandro Crisafulli, per il tramite del difensore avv. F. Brocchi del foro di Milano, ha impugnato, dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Messina, il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 12 giugno 2023, ha rigettato l'istanza di permesso di allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare, per alcune ore al giorno, onde provvedere alle proprie esigenze di vita. Considerato che l'impugnazione (proposta dalla difesa in data 27 giugno 2023: cfr. reclamo a firma dell'avv. F. Brocchi) è stata convertita - di ufficio - dal Tribunale di sorveglianza adito, in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., all'esito dell'udienza del 13 settembre 2023.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate cancellazione dall'albo avvocati difetto di legittimazione del ministero pubblico ammissione all'avvocatura memoria illeggibile nuova domanda di prestazioni d'invalidità
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Testo completo

seguente ORDINANZA ( sul ricorso proposto da: CRISAFULLI ALESSANDRO nato a MILAZZO il 03/06/1983 avverso il provvedimento del 12/06/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di MESSINA Ovke, r\j dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che Alessandro Crisafulli, per il tramite del difensore avv. F. Brocchi del foro di Milano, ha impugnato, dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Messina, il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 12 giugno 2023, ha rigettato l'istanza di permesso di allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare, per alcune ore al giorno, onde provvedere alle proprie esigenze di vita. Considerato che l'impugnazione (proposta dalla difesa in data 27 giugno 2023: cfr. reclamo a firma dell'avv. F. Brocchi) è stata convertita - di ufficio - dal Tribunale di sorveglianza adito, in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., all'esito dell'udienza del 13 settembre 2023.

Ritenuto che l'impugnazione proposta da difensore indicato dall'Ufficio preliminare come non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte (iscrizione avvenuta in data 24 novembre 2023), deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.

Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) Clli segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore