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Ordinanza — n. 1607/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1607/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1607/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA VINCENZO nato a GRUMO APPULA il 28/02/1992 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di Vincenzo Lauria, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, alla pena di mesi otto di reclusione, riconosciute le circostanze attenwinti generiche. Considerato che il motivo dedotto (violazione dell'art. 533, comma I, cod. proc. pen. in relazione al principio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, in sede di merito, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza.

Regesto Legislator

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art. 27 Cost; Ordinanza — n. 1607/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, alla pena di mesi otto di reclusione, riconosciute le circostanze attenwinti generiche. Considerato che il motivo dedotto (violazione dell'art. 533, comma I, cod. proc. pen. in relazione al principio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, in sede di merito, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza.

Parole chiave

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accertamento medico incompleto prova insufficiente dell'aggravamento clinico perizia medica superata produzione tardiva di documenti obbligo di comparizione all'udienza carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 27 Cost
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA VINCENZO nato a GRUMO APPULA il 28/02/1992 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di Vincenzo Lauria, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, alla pena di mesi otto di reclusione, riconosciute le circostanze attenwinti generiche. Considerato che il motivo dedotto (violazione dell'art. 533, comma I, cod. proc. pen. in relazione al principio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, in sede di merito, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza.

Reputato che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato la confe rma dell'affermazione di responsabilità in termini di certezza, in modo coerente rispetto al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 c3d. proc. pen. Rilevato, infatti, che risulta dalla motivazione, sia nel contenuto che nella forma utilizzata dall'estensore, il criterio di attribuzione della responsabilità, cui ha fatto ricorso la Corte d'appello, fondato su parametri del tutto in linea con quello normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale, del superamento dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non già di mera plausibilità o la semplice verosimiglianza, sia pur dotata di forte plausibilità, della ricostruzione adottata, così assicurando lo standard richiesto dal legislatore, in conformità all'art. 27 Cost. (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in mot.). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore