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Ordinanza — n. 1606/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1606/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1606/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDIN NZA ( d( sul ricorso proposto da: BALDINI UBALDO nato a FIRENZE il 27/01/1962 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA001./dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., proposto avverso la sentenza n. 19362-23 del 10 marzo 2023, della sezione Quinta penale di questa Corte, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da Ubaldo Baldini avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 23 febbraio 2022, di parziale riforma della condanna resa dal Tribunale di Bergamo, in relazione alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento - per intervenuta denuncia del difensore rispetto alla mancata possibilità di chiedere il concordato della pena irrogata nel giudizio di appello - risulta proposto personalmente in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen, art. 625-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1606/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Rilevato che analoghe conclusioni si devono ritenere applicabili anche al ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. cit., in motivazione § 8.3.). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ricorso straordinario per nullità abbandono del procedimento penale condono delle spese procedurali permesso di promuovere un procedimento penale verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., proposto avverso la sentenza n.
art. 625-bis cod. pen
Rilevato che analoghe conclusioni si devono ritenere applicabili anche al ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDIN NZA ( d( sul ricorso proposto da: BALDINI UBALDO nato a FIRENZE il 27/01/1962 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA001./dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., proposto avverso la sentenza n. 19362-23 del 10 marzo 2023, della sezione Quinta penale di questa Corte, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da Ubaldo Baldini avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 23 febbraio 2022, di parziale riforma della condanna resa dal Tribunale di Bergamo, in relazione alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento - per intervenuta denuncia del difensore rispetto alla mancata possibilità di chiedere il concordato della pena irrogata nel giudizio di appello - risulta proposto personalmente in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Rilevato che analoghe conclusioni si devono ritenere applicabili anche al ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. cit., in motivazione § 8.3.). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d