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Ordinanza — n. 1604/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1604/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1604/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSELLA VINCENZO nato a CAMPOBASSO il 01/04/1973 avverso l'ordinanza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Vincenzo Carosella con sentenza del 7 novembre 2019, divenuta irrevocabile il 24 dicembre 2019. Considerato che i motivi dedotti (violazione di legge in relazione all'art. 127, comma 4, cod. proc. pen. - primo motivo; mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle generalità dell'interessato - secondo motivo) sono manifestamente infondati.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1604/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi dedotti (violazione di legge in relazione all'art. 127, comma 4, cod. proc. pen. - primo motivo; mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle generalità dell'interessato - secondo motivo) sono manifestamente infondati.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti tempestività dell'invio postale istanza tardiva di restituzione dei termini osservanza dei termini opposizione tardiva tardivo pagamento delle spese
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSELLA VINCENZO nato a CAMPOBASSO il 01/04/1973 avverso l'ordinanza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Vincenzo Carosella con sentenza del 7 novembre 2019, divenuta irrevocabile il 24 dicembre 2019. Considerato che i motivi dedotti (violazione di legge in relazione all'art. 127, comma 4, cod. proc. pen. - primo motivo; mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle generalità dell'interessato - secondo motivo) sono manifestamente infondati.

Rilevato, infatti, che l'impedimento a comparire dell'interessato risulta congruamente valutato, con ordinanza resa nel corso dell'udienza camerale e trasfusa nel verbale di udienza, considerando con ragionamento ineccepibile, che la documentazione prodotta non attestava un effettivo impedimento assoluto (prognosi di dolore addominale dovuto a stipsi). Considerato che quanto all'identificazione del ricorrente, questa non è incerta ad onta dell'erronea indicazione del luogo di nascita (Termoli invece che Campobasso) nell'istanza di revoca e che, quindi, le osservazioni relative all'errore contenuto nell'istanza introduttiva del Pubblico ministero, diretta alla revoca del beneficio appaiono non supportate dall'indicazione di interesse alla relativa eccezione.

Reputato, infine, che le condizioni per la revoca della sospensione condizionale della pena richiesta dalla parte pubblica, senz'altro sussistono come riscontrato, in modo ineccepibile dal Giudice dell'esecuzione, risultando il beneficio concesso con riferimento alla pena irrogata con sentenza irrevocabile del 24 dicembre 2019, a fronte di condanna sopravvenuta in data 6 luglio 2021, divenuta definitiva il 2 settembre 2022, così essendosi verificate le condizioni per la revoca di diritto di cui all'art. 168, comma primo n. 1 cod. pen. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore TT T -7'r' Il Preside