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Ordinanza — n. 1603/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to lack of admissible grounds in legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1603/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court revoked probation because the appellant's conduct during the social placement program constituted a total failure of the resocialization plan. The Court rejected the claim of unmotivated revocation, noting the original order explicitly cited the appellant's serious drug-related behavior as the reason for termination.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against revocation of probation are inadmissible in legality proceedings if the grounds concern only the sufficiency of motivation, which must be substantiated by the contested order itself.

Parole chiave

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probation revocation social placement drug offenses resocialization failure inadmissible appeal legality review ex tunc revocation soppressione dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178
343 del 1987, così determinando la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente irrogata (Sez. n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178).
Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474
il comportamento tenuto complessivamente, nel corso della prova, rivelatosi un sostanziale fallimento in toto, e fin dall'inizio, della prova stessa (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez.
Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844
259474; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844; Sez.
Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAOUN HAYTHEM nato il 20/02/1988 avverso l'ordinanza del 18/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al sen zio sociale, in atto nei confronti di Bouaoun Haythem, in relazione al provvedimento in esecuzione n. Siep 2020/1535 della Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede. Considerato che il motivo dedotto (violazione di legge e vizio motivazione circa le ragioni della revoca con efficacia ex tunc) non è consendto in sede di legittimità, perché devolve censura manifestamente infondata, in quanto assume asserito difetto di motivazione, non emergente dal provvedimento impugnato, il quale, nella parte finale, indica le ragioni dei toi'ale fallimento della prova.

Rilevato, infatti, che l'ordinanza evidenzia la condotta grave posta in essere, integrante gli estremi di reati in violazione della legge in tema di stupefacenti, della stessa indole di quelli di cui alla condanna in esecuzione, unificate nel provvedimento di determinazione di pene concorrenti, tanto dando conto dell'insuccesso assoluto della prova, con ragionamento in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale è ineccepibile procedere a revoca ex tunc dell'affidamento in prova, laddove il comportamento del condannato sia stato ritenuto così negativo da rivelare l'inesistenza di completa adesione al programma di risocializzazione, alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987, così determinando la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente irrogata (Sez. n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178).

Reputato, che, nel caso al vaglio, il Tribunale ha valutato, quindi. il comportamento tenuto complessivamente, nel corso della prova, rivelatosi un sostanziale fallimento in toto, e fin dall'inizio, della prova stessa (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844; Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477) Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagameno delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dAe ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estenso