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Ordinanza — n. 1602/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1602/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1602/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianzo di Perugia ha rigettato il reclamo di Giuseppe Graviano avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto gli aveva trattenuto una missiva in partenza diretta ad altro detenuto. Ritenuto che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e degli artt. 15, 21, 111 Cost.) non è consentito in sede di legittimità perché versato in fatto, nonché attinente a un dedotto vizio di motivazione avverso provvedimento censurabile soltanto per violazione di legge.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1602/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianzo di Perugia ha rigettato il reclamo di Giuseppe Graviano avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto gli aveva trattenuto una missiva in partenza diretta ad altro detenuto. Ritenuto che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e degli artt. 15, 21, 111 Cost.) non è consentito in sede di legittimità perché versato in fatto, nonché attinente a un dedotto vizio di motivazione avverso provvedimento censurabile soltanto per violazione di legge.

Parole chiave

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censura costituzionale censura formulata in modo carente dissigillamento di atti documenti soggetti a un trattamento particolare documenti sensibili minaccia non comprovata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianzo di Perugia ha rigettato il reclamo di Giuseppe Graviano avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto gli aveva trattenuto una missiva in partenza diretta ad altro detenuto. Ritenuto che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e degli artt. 15, 21, 111 Cost.) non è consentito in sede di legittimità perché versato in fatto, nonché attinente a un dedotto vizio di motivazione avverso provvedimento censurabile soltanto per violazione di legge.

Considerato, invero, che il Tribunale di sorveglianza con ragionamento esauriente, non manifestamente illogico, ha evidenziato che la lettera di cui si discute contiene riferimenti a soggetti, indicazioni non compiutamente identificabili e, comunque, consigli di condotte processuali di cui non si comprendono le finalità, dunque passaggi che rinviano a meta-discorsi dei quali sono mittente e destinatario possono considerarsi al corrente. Reputata detta motivazione, assolutamente sufficiente ed esauriente arca l'adeguata disamina del caso concreto e, dunque, non sindacabile in questa sede anche perché conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui necessita, ai fini di giustificare il provvedimento di trattenimento, l'indicazione dei passaggi della missiva che si reputano pericolosi e allarmanti come avvenuto nella specie.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr