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Ordinanza — n. 1600/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to engage a special defense lawyer after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1600/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally after the 2017 law requiring special defense lawyers for cassation appeals took effect. The appellant, Roberto Bruno Ronzini, sought to challenge a suspension order regarding his home detention regime, arguing for reconsideration of his economic conditions and alleged escapes. The court ruled that the personal filing rendered the appeal void under the new procedural rules, resulting in a dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 63 della legge 103/2017; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation must be filed by a special defense lawyer; personal filing after the law's entry into force renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special defense lawyer requirement law 103/2017 amendment personal filing prohibition procedural defect dismissal proroga della carcerazione espulsione allontanamento nonostante motivi di salute revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103
103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA \ sul ricorso proposto da: RONZINI ROBERTO BRUNO nato a MESAGNE il 28/07/1985 avverso l'ordinanza del 04/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEiuorjdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce, con la quale è stato ratificato il provvedimento di sospensione della misura della detenzione domiciliare, emesso dal Magistrato in sede, nei confronti di Roberto Bruno Ronzini, nonché revocata la misura alternativa, disponendo la prosecuzione della espiazione della pena in regime inframurario. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento - perché siano riconsiderate le circostanze di fatto che sono state poste a base della disposta revoca, con particolare riferimento alle contestate evasioni dal regime della detenzione domiciliare nonché che si tenga conto delle condizioni economiche del condannato - risulta proposto personalmente in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres