Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1597/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to comply with mandatory lawyer signature requirement post-2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1597/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the petitioner failed to sign the document through a registered lawyer. Although the prisoner signed the petition personally, the law enacted in 2017 mandates that all cassation appeals must be submitted by lawyers to avoid rejection. Consequently, the court ordered the petitioner to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be submitted by registered lawyers; failure to comply renders the appeal inadmissible without formalities.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility mandatory lawyer signature personal submission penalty procedural costs fine lawyer registration requirement revoca della sospensione condizionale revoca della licenza condurre revoca della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 63, law 23 June 2017, n. 103
103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA tt,r‘fH sul rlcorso proposto da: CARIANI LEONARDO nato a TERNI il 06/02/1971 avverso l'ordinanza del 17/07/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAilMirvi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso è relativo a provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con il quale è stata respinta la richiesta, proposta da Leonardo Cariani, di revoca dell'ordine di carcerazione di cui al cumulo n. 55/2023 del 23 febbraio 2023, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede. Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta proposto personalmente, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Rilevato, infatti, che dagli atti trasmessi dalla Casa circondariale ove si trova il ricorrente, dando atto che l'impugnazione proviene dal detenuto, si ricava che l'atto è intestato "ricorso per cassazione" proposto dal "sottoscritto Cariani Leonardo, in atti meglio generalizzato, attualmente detenuto nel carcere di Terni..." e che alla prima pagina del ricorso, risulta allegato esposto alla Procura della Repubblica di Firenze, datato 11 aprile 2023, atto che reca in calce la firma del ricorrente di persona.

Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il