Ordinanza — n. 1596/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANNATHASAN KAVASKAR nato il 16/01/2001 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti dell'odierno ricorrente, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 424, comma secondo, cod. pen., per aver appiccato il fuoco al centro educativo La Casetta, da cui era stato, in precedenza allontanato per condotte aggressive verso altri utenti ed educatori, così rendendo inagibili i locali. Considerato che il motivo dedotto (violazione dell'art. 606, Gomma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1596/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 424, comma secondo, cod. pen., per aver appiccato il fuoco al centro educativo La Casetta, da cui era stato, in precedenza allontanato per condotte aggressive verso altri utenti ed educatori, così rendendo inagibili i locali. Considerato che il motivo dedotto (violazione dell'art. 606, Gomma 1, lett.
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANNATHASAN KAVASKAR nato il 16/01/2001 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti dell'odierno ricorrente, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 424, comma secondo, cod. pen., per aver appiccato il fuoco al centro educativo La Casetta, da cui era stato, in precedenza allontanato per condotte aggressive verso altri utenti ed educatori, così rendendo inagibili i locali. Considerato che il motivo dedotto (violazione dell'art. 606, Gomma 1, lett.
b) cod. proc. pen. per carenza di prova univoca sulla commissione del fatto da parte dell'imputato) non è consentito in sede di legittimità perché propone censura volta a prefigurare una rivalutazione o l'alternativa lettura delle fi -Jriti probatorie (dichiarazioni testi Leone e Troiani), estranea al sindacato di questa Corte, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti. Reputato che non risulta manifestamente illogica la motivazione offerta dalle convergenti sentenze di merito, in relazione alla natura di confessione stragiudiziale riconosciuta al messaggio, inviato a mezzo whatsapp, a una operatrice della struttura (cfr. p. 2 e ss. della sentenza impugnata). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi