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Ordinanza — n. 1594/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on knife carrying as inadmissible due to lack of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1594/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for carrying a knife without authorization. The appellant argued for lack of legal application and insufficient reasoning regarding the knife's purpose, but the court found these grounds repetitive of issues already adequately examined by the trial judges. Consequently, the appeal was rejected because it failed to present new, specific arguments distinct from the merits already decided.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely reproduce criticisms already adequately examined by the lower courts without presenting new, specific arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments knife carrying offense lack of specific grounds Supreme Court review ammende per infrazione procedurale difetto formale di procedura condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 4 law n. 110/1975
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti del ricorrente, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n.
Art. 131-bis cod. pen.
Reputato che, comunque, il ricorrente, quanto al secondo motivo di ricorso, non si confronta con l'ineccepibile motivazione, immune da illogicità manifesta, circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Reputato che, comunque, il ricorrente, quanto al secondo motivo di ricorso, non si confronta con l'ineccepibile motivazione, immune da illogicità manifesta, circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 25912 del 18/12/2003
in caso di strumento atto ad offendere portato per difesa personale, Sez. 1, n. 25912 del 18/12/2003, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDI ABDELOUAHED ( CUI 01GPW6Y ) nato il 30/12/1987 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; t

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti del ricorrente, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro tremila di ammenda. Considerato che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure riproduttive di profili di critica già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, con corretti argomenti, non scanditi, peraltro, da osservazioni specifiche (cfr. p. 1 e ss.).

Rilevato, quanto al primo motivo, che questo contesta la finalità del porto del coltello reperito nella disponibilità dell'imputato (per difesa personale e non per offesa) prospettando una ricostruzione che, comunque, non consente di reputare sussistente un giustificato motivo della condotta, rilevante ai fini prospettati dal ricorrente, trattandosi di strumento atto ad offendere portato senza autorizzazione fuori dall'abitazione (cfr. in caso di strumento atto ad offendere portato per difesa personale, Sez. 1, n. 25912 del 18/12/2003, dep. 2004, Rv. 228234).

Reputato che, comunque, il ricorrente, quanto al secondo motivo di ricorso, non si confronta con l'ineccepibile motivazione, immune da illogicità manifesta, circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che non fonda soltanto sull'esistenza di precedenti penali, sottolineando, il provvedimento impugnato, che l'imputato ha portato il coltello in zona indicata come luogo dove viene svolta attività di cessione illecita di sostanze stupefacenti, fatti per i quali risulta aver riportato plurime condanne definitiva, così esprimendosi in termini di pericolosità significativa della condotta.

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre