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Ordinanza — n. 1590/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of specific compensation offer and volunteer program adherence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1590/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's denial of probation. The appellant argued for alternative measures, but the court found the lower tribunal's reasoning sufficient, citing the lack of a specific compensation offer and the appellant's failure to adhere to a volunteer program. Consequently, the court ruled that the negative prognosis was not based solely on unemployment but on the appellant's own conduct.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 189 comma 6 C.d.S.: The denial of probation is inadmissible if the negative prognosis relies exclusively on the inability to find work or volunteer opportunities without first clarifying whether the lack of such programs is attributable to the applicant.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial alternative measures compensation offer volunteer program social reintegration Cassation appeal inadmissible appeal verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 189 comma 6 C.d.S.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGI SERGIO nato a CATANIA il 27/05/1987 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha concesso a Sergio Ruggi la misura alternativa della semilibertà e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione al residuo di pena in esecuzione, di anni tre mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per reati di cui agli artt. 589-bis, comma secondo e ultimo, cod. pen., 589-ter cod. pen., 189 comma 6 C.d.S., 110, 369 cod. pen. Ritenuto che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione) risulta non consentito in sede di legittimità perché versato in fatto, nonché manifestamente infondato, in quanto deduce presunto vizio di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 2 dell'ordinanza).

Considerato, invero, che la motivazione sul diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale trova lineare e sufficiente motivazione nella parte del provvedimento impugnato che opera riferimento, non manifestamente illogico e immune da censure di ogni tipo, alla mancata produzione, fino all'udienza di trattazione, di offerta risarcitoria specifica e/o aspecifica, rimarcando però, anche l'assenza di adesione sostanziale al proposto programma di volontariato presso l'associazione familiari vittime della strada, per difficoltà che il Tribunale indica come ascrivibili allo stesso condannato.

Reputato, peraltro, che le giustificazioni addotte dai giudici di sorveglianza, sono sufficienti e aderenti all'indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità secondo il quale è illegittima l'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova che, pur in presenza di plurirni elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al reinserimento sociale esclusivamente sulla impossibilità di reperire attività lavorativa o di volontariato, solo ove non risulti chiarito se la mancanza del programma sia o meno da imputarsi al ricorrente (Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019, Rv. 276185 - 01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore D E PO3 TA Il Presid