Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded complaints regarding sentencing and lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaints regarding sentencing and lack of motivation were manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court erred in applying Article 81 of the Penal Code and failed to properly motivate the recognition of criminal continuation. The court rejected these claims, noting that the appellant incorrectly attempted to assess the gravity of the crime rather than comparing the actual sentences imposed by the definitive judgment versus the pending proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 610, 611 cod. proc. pen.: Complaints regarding the assessment of criminal gravity under Article 81 of the Penal Code are inadmissible if they fail to compare the actual sentences imposed, instead focusing on the qualitative nature of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA PIERLUIGI nato a TARANTO il 08/05/1972 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA C:ALASELICE; ,PAti--e_ ct÷›, vv*- D ‘N".. C-0 q (<._ • c CL_ ( ( t <-) 2 „I
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio, disposto con pronuncia di questa Corte, sezione Quinta penale, resa all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2020, ha riformato la condanna resa dal Tribunale di Taranto, nei confronti di Pierluigi Coppola, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, 219, 223 r.d. n. 267 del 1942, ritenuta la continuazione tra i fatti sub iudice e quelli oggetto di sentenza definitiva, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, rideterminando la pena irrogata all'imputato in quella di anni quattro di reclusione, rideterminando anche la durata delle pene accessorie fallimentari.
Reputato, preliminarmente, che non si può accedere alla richiesta formulata con la memoria difensiva, tempestivamente depositata dall'avv. R. Borzone, in data 2 novembre 2023, di discussione orale, tenuto conto che il ricorso è stato fissato per la trattazione con udienza camera non partecipata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 610, comma 1, 611, comma 1, cod. proc. pen., procedura per la quale non è prevista la richiesta di discussione orale introdotta per il rito emergenziale Covid-19, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modifiche.
Ritenuto che i vizi dedotti con il motivo unico proposto (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine al riconoscimento della continuazione), pur alla luce delle ulteriori argomentazioni sviluppate con la memoria difensiva, da ultimo pervenuta, in data 2 novembre 2023, rappresentano doglianze non consentite in sede di legittimità perché manifestamente infondate, comunque, inammissibili. Considerato, infatti, che nel caso chi continuazione tra reati, in parte, decisi con sentenza definitiva e, in parte, sub iudice, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (tra le altre, Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Rv. 273447;
Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, dep. 2016, Rv. 265733 - 01). Rilevato che, con la sentenza relativa al reato di bancarotta sub iudice è stata irrogata dalla Corte di appello, con statuizione coperta da giudicato cd. progressivo per il tenore della sentenza rescindente, all'esito del primo procedimento di secondo grado, la pena di anni tre e mesi sei di reclusione e che, invece, con quella del Giudice per le indagini preliminari divenuta definitiva, è stata irrogata la pena di anni due di reclusione, sicché senz'altro, come ritenuto in modo ineccepibile nel provvedimento impugnato, quello sub iudice deve considerarsi reato più grave ex art. 81 cod. pen., da porre a base del calcolo della pena unificata dal ritenuto vincolo della continuazione.
Rilevato, quindi, che la censura prospettata è, comunque, manifestamente infondata in quanto intende formulare il giudizio di maggiore gravità ex art. 81 cod. pen., alla qualità del reato in contestazione (cfr. p. 3 del ricorso) e non in base al raffronto tra l'entità della irrogata con sentenza definitiva e quella irroganda. Ritenuto, pertanto, che al di là dell'interesse alla pronuncia, ben illustrato secondo quanto prospettato e chiarito dalla difesa, anche c:on la memoria di replica rispetto all'avviso di fissazione della presente udienza, ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen. il motivo dedotto è manifestamente infondato e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023