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Ordinanza — n. 1588/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1588/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1588/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARIELLO ANTONIO nato a BENEVENTO il 01/02/1962 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Benevento nei confronti di Antonio Passariello, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. peri. (capo c), nonché artt. 10, 14 legge n. 497 del 1974 (capo a), relativi a un fucile calibro 12 risultato provento di delitto di furto, detenuto dall'imputato presso la propria abitazione, con irrogazione della pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 3.500 di multa. Considerato che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, circa l'affermazione di responsabilità per il capo c) - primo motivo; violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie (cfr. p. 3 del primo motivo ricorso), estranea al sindacato di legittimità, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti con riferimento alla sussistenza del delitto di ricettazione contestato al capo c).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 1588/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

Parole chiave

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incapacità lavorativa psichiatrica sospensione delle indennità di disoccupazione perizia psichiatrica insufficiente disdetta in periodo di prova censure tardive cessazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Considerato che il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARIELLO ANTONIO nato a BENEVENTO il 01/02/1962 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Benevento nei confronti di Antonio Passariello, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. peri. (capo c), nonché artt. 10, 14 legge n. 497 del 1974 (capo a), relativi a un fucile calibro 12 risultato provento di delitto di furto, detenuto dall'imputato presso la propria abitazione, con irrogazione della pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 3.500 di multa. Considerato che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, circa l'affermazione di responsabilità per il capo c) - primo motivo; violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie (cfr. p. 3 del primo motivo ricorso), estranea al sindacato di legittimità, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti con riferimento alla sussistenza del delitto di ricettazione contestato al capo c).

Reputato che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in modo ineccepibile, anche in ragione della gravità della condotta, oltre che della non decisività dell'ammissione (peraltro del tutto parziale) dei fatti rispetto all'acclarata responsabilità dell'imputato. Considerato che il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410) e giustifica, altresì, la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n.24995 del 14/05/2015, P.G., Rechichi, Rv. 264378; conf. n. 933 del 2014, Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio.

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estenso