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Ordinanza — n. 1578/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on inadmissibility grounds for re-litigating facts already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1578/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nadia Lissiotto inadmissible, confirming the lower court's conviction for crimes under Articles 707 and 4 of Law 110/1975. The appellant's defense argued for a violation of the presumption of innocence and insufficient reasoning regarding her identity as the perpetrator, but the court noted these arguments were already rejected during the appeal phase. Consequently, the court refused to re-evaluate evidentiary elements such as witness testimonies and recovered firearms without specific logical critique, upholding the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 192, comma 2 c.p.p.: Appeals in the stage of legality are inadmissible if they merely restate censure already rejected by the appellate court or fail to provide specific, logical critique of the reasoning regarding the identification of the accused.

Parole chiave

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inadmissibility appeal stage of legality presumption of innocence re-litigation of facts specific logical critique assenza di persecuzione disdetta in periodo di prova procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2 c.p.p.
Art. 192, comma 2 c.p.p.
Marino (vizio di motivazione e inosservanza della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e dell'art. 192 comma 2 cod.
Art. 707 cod. pen.
Art. 4 legge n. 110 del 1975
artt. 707 cod. pen
e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna resa dal Tribunale in sede, nei confronti di Nadia Lissiotto, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 707 cod. pen.
art. 192 comma 2 cod. proc. pen
Marino (vizio di motivazione e inosservanza della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e dell'art. 192 comma 2 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISSIOTTO NADIA nato a SAN LORENZO AL MARE il 28/08/1966 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna resa dal Tribunale in sede, nei confronti di Nadia Lissiotto, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 707 cod. pen. (capo a) e 4 legge n. 110 del 1975 (capo b). Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. R. Marino (vizio di motivazione e inosservanza della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., quanto alla identificazione dell'imputata come autrice della condotta ascritta) non è consentito in sede di legittimità perché ripropone le medesime censure svolte con l'appello, già valutate dalla Corte territoriale e da questa disattese con ragionamento corretto in punto di diritto, nonché con argomenti non raggiunti da specifica critica rispetto al contenuto della motivazione.

Reputato, inoltre, che si chiede, in questa sede, la rivalutazione di elementi di prova raccolti in dibattimento di cui rendono conto le convergenti sentenze di merito, senza confrontarsi con specifiche circostanze reputate dalla Corte territoriale, con ragionamento immune da illogicità manifesta, di valore indiziario individualizzante (la precedente conoscenza della donna da parte dei testi che indicano colei che era entrata nella struttura e aveva esploso un colpo di arma da fuoco, come l' "amica di Dickson" e il reperirnento, in corso di perquisizione nell'abitazione dell'imputata, non della pistola ma di una custodia di pistola Bruni mod. 92, cal. 8, corrispondente al bossolo del medesimo calibro reperito nelle adiacenze della struttura teatro dei fatti).

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il