Ordinanza — n. 1421/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BIHI ISSAM nato il 29/04/1990 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Ritenuto che il ricorrente Issam El Bihi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova del 31 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di tentato furto in un esercizio commerciale, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta la mancata disapplicazione della contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale è generico per indeterminatezza perché non corrispondente ai requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1421/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta la mancata disapplicazione della contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale è generico per indeterminatezza perché non corrispondente ai requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BIHI ISSAM nato il 29/04/1990 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Ritenuto che il ricorrente Issam El Bihi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova del 31 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di tentato furto in un esercizio commerciale, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta la mancata disapplicazione della contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale è generico per indeterminatezza perché non corrispondente ai requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. poiché, a seguito di una motivazione immune da vizi logici della sentenza del Giudice di merito, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dice