Cassation court dismisses appeal for generic lack of reasoning on liability in attempted burglary case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonietta Ruberti inadmissible regarding a conviction for attempted burglary. The appellant argued the lower court failed to address her specific claim about liability, but the court found this complaint generic and uncensurable under the principle that silence on a specific point is acceptable if the overall reasoning implicitly rejects it. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the liability issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A generic complaint regarding the lack of reasoning on a specific point of liability is inadmissible in cassation if the overall judgment implicitly rejects the argument without explicit denial of facts or law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBERTI ANTONIETTA nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 11/05/1967 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Antonietta Ruberti ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia del 25 gennaio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Bergamo per il reato di tentato furto in abitazione. - Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla responsabilità è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili, poiché privi delle ragioni di fatto e di diritto, con la decisione adottata; -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente