Ordinanza — n. 1414/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASHANI HAMMADA nato a BASSANO DEL GRAPPA il 30/11/1995 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Rilevato che il ricorrente Hannmada Fashani ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia del 20 febbraio 2023 ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di Vicenza del 23 ottobre 2018 assolvendolo dal reato di cui al capo A) e confermando la condanna per il reato di cui al capo B) di lesioni personali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1414/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASHANI HAMMADA nato a BASSANO DEL GRAPPA il 30/11/1995 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Rilevato che il ricorrente Hannmada Fashani ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia del 20 febbraio 2023 ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di Vicenza del 23 ottobre 2018 assolvendolo dal reato di cui al capo A) e confermando la condanna per il reato di cui al capo B) di lesioni personali.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASHANI HAMMADA nato a BASSANO DEL GRAPPA il 30/11/1995 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Rilevato che il ricorrente Hannmada Fashani ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia del 20 febbraio 2023 ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di Vicenza del 23 ottobre 2018 assolvendolo dal reato di cui al capo A) e confermando la condanna per il reato di cui al capo B) di lesioni personali.
Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al concorso morale del ricorrente è generico in quanto reiterativo di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito; è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata e proponendo una rivalutazione in fatto della motivazione esente da vizi logici con cui la Corte territoriale esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente