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Ordinanza — n. 1413/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1413/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1413/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO MARCO nato a SQUINZANO il 21/11/1974 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Rilevato che il ricorrente Marco Greco ricorre avverso la sentenza con cui la Cote di Appello di Lecce del 30 gennaio 2023 ha riformato la pronunzia del Tribunale cittadino riducendo la pena, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 481 cod. pen. -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è generico nella parte in cui la doglianza si risolve nella pedissequa reiterazione della medesima censura già dedotta in sede di merito e puntualmente disattesa dalla Corte territoriale;

Regesto Legislator

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art. 481 cod. pen; Ordinanza — n. 1413/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 481 cod. pen. -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è generico nella parte in cui la doglianza si risolve nella pedissequa reiterazione della medesima censura già dedotta in sede di merito e puntualmente disattesa dalla Corte territoriale;

Parole chiave

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falsificazione di marche ufficiali falso certificato medico marchi ingannevoli revoca del brevetto guida nonostante revoca della patente autorizzazione susseguente

Disposizioni normative citate

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art. 481 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO MARCO nato a SQUINZANO il 21/11/1974 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Rilevato che il ricorrente Marco Greco ricorre avverso la sentenza con cui la Cote di Appello di Lecce del 30 gennaio 2023 ha riformato la pronunzia del Tribunale cittadino riducendo la pena, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 481 cod. pen. -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è generico nella parte in cui la doglianza si risolve nella pedissequa reiterazione della medesima censura già dedotta in sede di merito e puntualmente disattesa dalla Corte territoriale;

è altresì manifestamente infondato in quanto volto ad ottenere una ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che con corretta motivazione in fatto ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (p.2), evidenziando la consapevolezza in capo al ricorrente della revoca della patente, della sua consegna in Prefettura, della mancata consegna all'agenzia. - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualm e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il Presi ent