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Ordinanza — n. 1412/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1412/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1412/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBETTA DAVIDE JANOS nato a GUSSAGO il 24/10/1956 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Rilevato che il ricorrente Davide lanos Trombetta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia del 10 marzo 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino del 14 ottobre 2022 in ordine al reato di bancarotta semplice documentale. - Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicabilità dell'art. 131 bis per una erronea interpretazione dell'art.101 cod. pen., è generico nonché manifestamente infondato perché reiterativo di quanto già dedotto in appello e correttamente disatteso dalla corte di merito (pag.4 della sentenza impugnata); -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1412/2024 — snpen · Corte di Cassazione: - Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicabilità dell'art. 131 bis per una erronea interpretazione dell'art.101 cod. pen., è generico nonché manifestamente infondato perché reiterativo di quanto già dedotto in appello e correttamente disatteso dalla corte di merito (pag.4 della sentenza impugnata); -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato responsabilità scemata revisione in materia penale guida nonostante revoca della patente criminalità persistente
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBETTA DAVIDE JANOS nato a GUSSAGO il 24/10/1956 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Rilevato che il ricorrente Davide lanos Trombetta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia del 10 marzo 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino del 14 ottobre 2022 in ordine al reato di bancarotta semplice documentale. - Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicabilità dell'art. 131 bis per una erronea interpretazione dell'art.101 cod. pen., è generico nonché manifestamente infondato perché reiterativo di quanto già dedotto in appello e correttamente disatteso dalla corte di merito (pag.4 della sentenza impugnata); -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il 944siglier estensore Il Pres ente