Ordinanza — n. 1410/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAfacendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il PreSidente
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 1410/2024 — snpen · Corte di Cassazione: -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il PreSidente
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIOTTI LUCIO nato a LECCE il 13/10/1965 avverso la sentenza del 04/04/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Rilevato che l'imputato Lucio Riotti ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce del 4 aprile 2019 ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art.483 cod. pen. in relazione agli artt.75 e 75 T.U. sulla Documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.445/00. - Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione quanto alla penale responsabilità del ricorrente è del tutto versato in fatto e reiterativo delle medesime doglianze già disattese dalila Corte territoriale la quale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.
1) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il PreSidente