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Ordinanza — n. 1408/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1408/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1408/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CARINELLI GABRIELLA GINA nato a TERAMO il 19/07/1971 nel procedimento a carico di: LUCENTI ANTONIO nato a TERAMO il 06/10/1966 avverso la sentenza del 19/05/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; ( - Ritenuto che Gabriella Gina Cannelli ricorre, ai soli effetti civili, avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 19 maggio 2023 che ha riformato parzialmente la sentenza del Giudice di Pace di Teramo assolvendo l'imputato Lucenti Antonio dal reato di lesioni personali, confermando la sentenza impugnata in relazione alla condanna per il reato di minaccia di cui al capo B); -Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla riconosciuta inattendibilità alle dichiarazioni della persona offesa, dimostrate dal certificato medico, denunziano vizi di motivazione non consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1408/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono per lesioni personali lesioni personali risarcimento alle vittime di reati aggressione fisica vittima di infortunio trauma alla mano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CARINELLI GABRIELLA GINA nato a TERAMO il 19/07/1971 nel procedimento a carico di: LUCENTI ANTONIO nato a TERAMO il 06/10/1966 avverso la sentenza del 19/05/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; ( - Ritenuto che Gabriella Gina Cannelli ricorre, ai soli effetti civili, avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 19 maggio 2023 che ha riformato parzialmente la sentenza del Giudice di Pace di Teramo assolvendo l'imputato Lucenti Antonio dal reato di lesioni personali, confermando la sentenza impugnata in relazione alla condanna per il reato di minaccia di cui al capo B); -Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla riconosciuta inattendibilità alle dichiarazioni della persona offesa, dimostrate dal certificato medico, denunziano vizi di motivazione non consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in