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Ordinanza — n. 1406/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1406/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1406/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FIORE PATRIZIA nato a TARANTO il 09/09/1971 nel procedimento a carico di: RANIERI VITTORIO nato a TARANTO il 02/07/1974 DI NUCCI ELISABETTA nato a GALLIPOLI il 01/05/1981 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Ritenuto che Patrizia Fiore ricorre, ai soli effetti civili, avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce del 12 luglio 2023 ha riformato la sentenza del Tribunale di Taranto del 26 aprile 2022, assolvendo Ranieri Vittorio e Di Nucci Elisabetta in ordine al reato di violenza privata, con conseguente revoca delle statuizioni civili; -Considerato che l'unico motivo di ricorso, articolato in vari paragrafi, la ricorrente eccepisce la contraddittorietà interna del provvedimento e l'inconciliabilità della ricostruzione del fatto, operata dal Giudice di merito, rispetto alle prove esistenti nonché la mancata motivazione rafforzata. -Considerato che in data 17 ottobre 2023 è pervenuta rinuncia all'impugnazione a mezzo del procuratore speciale, avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1406/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Gianluca Pierotti. - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; - Rilevato che non può essere accolta la condanna al pagamento delle spese richiesto dagli imputati non ricorrenti attraverso la memoria difensiva che è pervenuta solo in data 17 novembre 2023 a seguito della rinuncia all'impugnazione P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia abbandono del procedimento penale rinuncia al dibattimento orale rinuncia all'espropriazione diritto di ottenere una decisione condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FIORE PATRIZIA nato a TARANTO il 09/09/1971 nel procedimento a carico di: RANIERI VITTORIO nato a TARANTO il 02/07/1974 DI NUCCI ELISABETTA nato a GALLIPOLI il 01/05/1981 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Ritenuto che Patrizia Fiore ricorre, ai soli effetti civili, avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce del 12 luglio 2023 ha riformato la sentenza del Tribunale di Taranto del 26 aprile 2022, assolvendo Ranieri Vittorio e Di Nucci Elisabetta in ordine al reato di violenza privata, con conseguente revoca delle statuizioni civili; -Considerato che l'unico motivo di ricorso, articolato in vari paragrafi, la ricorrente eccepisce la contraddittorietà interna del provvedimento e l'inconciliabilità della ricostruzione del fatto, operata dal Giudice di merito, rispetto alle prove esistenti nonché la mancata motivazione rafforzata. -Considerato che in data 17 ottobre 2023 è pervenuta rinuncia all'impugnazione a mezzo del procuratore speciale, avv.

Gianluca Pierotti. - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; - Rilevato che non può essere accolta la condanna al pagamento delle spese richiesto dagli imputati non ricorrenti attraverso la memoria difensiva che è pervenuta solo in data 17 novembre 2023 a seguito della rinuncia all'impugnazione P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.

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