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Sentenza — n. 1404/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1404/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1404/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RASCHI IVANO nato a LA SPEZIA il 17/03/1961 avverso la sentenza del 14/06/2023 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Ritenuto che il ricorrente Ivano Raschi ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Genova in data 14 giugno 2023, in funzione di Giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari in ordine al reato di lesioni personali di cui all'art.582 cod. pen. -Considerato che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla erronea valutazione delle risultanze della prova testimoniale, in relazione alla omessa valutazione delle doglianze difensive e al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa. -Considerato che con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la mancata concessione delle attenuanti generiche. - Considerato che in data 4 dicembre 2023 è pervenuta memoria del difensore di parte civile con revoca della costituzione a seguito della intervenuta remissione di querela con la relativa accettazione in data 2 dicembre 2023; - Rilevato che, in ragione della intervenuta remissione e conseguente accettazione e in considerazione della procedibilità a querela del reato contestato, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, ritenendo con l'accoglimento del motivo assorbite le ulteriori doglianze. - Ritenuto infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

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art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1404/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. -Considerato che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla erronea valutazione delle risultanze della prova testimoniale, in relazione alla omessa valutazione delle doglianze difensive e al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa. -Considerato che con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la mancata concessione delle attenuanti generiche. - Considerato che in data 4 dicembre 2023 è pervenuta memoria del difensore di parte civile con revoca della costituzione a seguito della intervenuta remissione di querela con la relativa accettazione in data 2 dicembre 2023; - Rilevato che, in ragione della intervenuta remissione e conseguente accettazione e in considerazione della procedibilità a querela del reato contestato, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, ritenendo con l'accoglimento del motivo assorbite le ulteriori doglianze. - Ritenuto infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Parole chiave

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risarcimento del danno alla persona azione civile reato di pirateria della strada abbandono per lesioni personali indennità per inconvenienze risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 340 cod. proc. pen
- Ritenuto infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RASCHI IVANO nato a LA SPEZIA il 17/03/1961 avverso la sentenza del 14/06/2023 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Ritenuto che il ricorrente Ivano Raschi ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Genova in data 14 giugno 2023, in funzione di Giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari in ordine al reato di lesioni personali di cui all'art.582 cod. pen. -Considerato che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla erronea valutazione delle risultanze della prova testimoniale, in relazione alla omessa valutazione delle doglianze difensive e al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa. -Considerato che con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la mancata concessione delle attenuanti generiche. - Considerato che in data 4 dicembre 2023 è pervenuta memoria del difensore di parte civile con revoca della costituzione a seguito della intervenuta remissione di querela con la relativa accettazione in data 2 dicembre 2023; - Rilevato che, in ragione della intervenuta remissione e conseguente accettazione e in considerazione della procedibilità a querela del reato contestato, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, ritenendo con l'accoglimento del motivo assorbite le ulteriori doglianze. - Ritenuto infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato