Sentenza — n. 1403/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTONE ALESSANDRO nato a ROMA il 06/12/1996 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma in data 23 febbraio 2023 ha confermato la pronunzia del Tribunale di Tivoli del 2 marzo 2022 nei confronti di Alessandro Martone in ordine al reato di violazione di domicilio. - Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo con cui eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. - Considerato che, trattandosi di reato procedibile a querela, in accoglimento del motivo di ricorso, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. - Rilevato, infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1403/2024 — snpen · Corte di Cassazione: - Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo con cui eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. - Considerato che, trattandosi di reato procedibile a querela, in accoglimento del motivo di ricorso, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. - Rilevato, infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTONE ALESSANDRO nato a ROMA il 06/12/1996 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma in data 23 febbraio 2023 ha confermato la pronunzia del Tribunale di Tivoli del 2 marzo 2022 nei confronti di Alessandro Martone in ordine al reato di violazione di domicilio. - Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo con cui eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. - Considerato che, trattandosi di reato procedibile a querela, in accoglimento del motivo di ricorso, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. - Rilevato, infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso, in Roma in data 6 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden