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Sentenza — n. 1402/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1402/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1402/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAHARIA CRISTINEL DRAGOS nato il 13/06/1997 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancoria del 3 aprile 2023 ha parzialmente riformato la pronuncia del Gup del Tribunale cittadino con la concessione del beneficio della non menzione, confermando nel resto la condanna nei confronti di Cristinel Dragos Zaharia per il reato di lesioni personali, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.583 comma primo n.1 cod. pen.; - Considerato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando cinque diversi motivi: - con il primo motivo di gravame il ricorrente eccepisce la estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela; - con il secondo ed il terzo il ricorrente denuncia la negata integrazione probatoria (escussione testi) e, la violazione della regola di giudizio del "oltre ogni ragionevole dubbio"; - con il quarto ed il quinto il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art 62 comma secondo cod. pen. e dell'art.114 cod. pen, nonché il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa; - Rilevato che, in accoglimento del primo motivo di ricorso e attesa la procedibilità a querela del reato contestato, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, ritenendo con l'accoglimento del motivo assorbite le ulteriori doglianze; - Ritenuto infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

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art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1402/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen.; - Considerato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando cinque diversi motivi: - con il primo motivo di gravame il ricorrente eccepisce la estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela; - con il secondo ed il terzo il ricorrente denuncia la negata integrazione probatoria (escussione testi) e, la violazione della regola di giudizio del "oltre ogni ragionevole dubbio"; - con il quarto ed il quinto il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art 62 comma secondo cod. pen. e dell'art.114 cod. pen, nonché il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa; - Rilevato che, in accoglimento del primo motivo di ricorso e attesa la procedibilità a querela del reato contestato, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, ritenendo con l'accoglimento del motivo assorbite le ulteriori doglianze; - Ritenuto infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ritiro delle conclusioni civili azione civile caso di rigore personale diritto a un ricorso effettivo abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 340 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAHARIA CRISTINEL DRAGOS nato il 13/06/1997 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancoria del 3 aprile 2023 ha parzialmente riformato la pronuncia del Gup del Tribunale cittadino con la concessione del beneficio della non menzione, confermando nel resto la condanna nei confronti di Cristinel Dragos Zaharia per il reato di lesioni personali, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.583 comma primo n.1 cod. pen.; - Considerato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando cinque diversi motivi: - con il primo motivo di gravame il ricorrente eccepisce la estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela; - con il secondo ed il terzo il ricorrente denuncia la negata integrazione probatoria (escussione testi) e, la violazione della regola di giudizio del "oltre ogni ragionevole dubbio"; - con il quarto ed il quinto il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art 62 comma secondo cod. pen. e dell'art.114 cod. pen, nonché il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa; - Rilevato che, in accoglimento del primo motivo di ricorso e attesa la procedibilità a querela del reato contestato, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, ritenendo con l'accoglimento del motivo assorbite le ulteriori doglianze; - Ritenuto infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso, in Roma