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Ordinanza — n. 1401/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1401/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1401/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAIDI MOHAMED AMINE nato il 06/05/1989 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; /7 -Rilevato che l'imputato Mohanned Annine Zaidi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 6 giugno 2023, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini del 31 dicembre 2022 in ordine al reato di cui all'art.495 cod. pen. (falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali). -Considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla determinazione della pena superiore al minimo edittale risulta generico in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; -Considerato anche che lo stesso motivo risulta altresì manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione alla determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( pag. 2 della sentenza impugnata con riferimento alle concrete modalità del fatto e ai plurimi precedenti di cui uno specifico). -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1401/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. (falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali). -Considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla determinazione della pena superiore al minimo edittale risulta generico in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; -Considerato anche che lo stesso motivo risulta altresì manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione alla determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( pag. 2 della sentenza impugnata con riferimento alle concrete modalità del fatto e ai plurimi precedenti di cui uno specifico). -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAIDI MOHAMED AMINE nato il 06/05/1989 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; /7 -Rilevato che l'imputato Mohanned Annine Zaidi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 6 giugno 2023, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini del 31 dicembre 2022 in ordine al reato di cui all'art.495 cod. pen. (falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali). -Considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla determinazione della pena superiore al minimo edittale risulta generico in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; -Considerato anche che lo stesso motivo risulta altresì manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione alla determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( pag. 2 della sentenza impugnata con riferimento alle concrete modalità del fatto e ai plurimi precedenti di cui uno specifico). -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. frIl. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere es nsore Il Presi