Ordinanza — n. 1398/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZk sul ricorso proposto da: SPADA MARCELLO nato a CATANIA il 07/12/1953 avverso la sentenza del 13/04/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Spada Marcello ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 43 aprile 2023 che, nel riformare la sentenza del Giudice di pace di .41-111,:u2 r\,,N.p 9412 t Acireale del° dicembre 2021 quanto alla pena pecuniaria, ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. -Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto di responsabilità per la incapacità materiale dell'imputato di attuare la condotta oggetto di giudizio non è deducibile in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, cornma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdoti:i dal d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen, art. 603 c.p; Ordinanza — n. 1398/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen. -Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto di responsabilità per la incapacità materiale dell'imputato di attuare la condotta oggetto di giudizio non è deducibile in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, cornma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdoti:i dal d.
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a seguente ORDINANZk sul ricorso proposto da: SPADA MARCELLO nato a CATANIA il 07/12/1953 avverso la sentenza del 13/04/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Spada Marcello ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 43 aprile 2023 che, nel riformare la sentenza del Giudice di pace di .41-111,:u2 r\,,N.p 9412 t Acireale del° dicembre 2021 quanto alla pena pecuniaria, ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. -Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto di responsabilità per la incapacità materiale dell'imputato di attuare la condotta oggetto di giudizio non è deducibile in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, cornma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdoti:i dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; la lamentata contraddittorietà della motivazione, peraltro insussistente, non si traduce in violazione di legge. -Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata motivazione in ordine alla richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., è generico nonché inedito avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione ( S.U. 27/10/2016, n. 8825,Galtelli, Rv. 268822). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il Pr