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Sentenza — n. 1393/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1393/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1393/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCARDAMAGLIA SAVERIO nato a LAMEZIA TERME il 20/08/1965 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Rilevato che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Catanzaro del 26 aprile 2023 ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Larnezia Terme del 16 giugno 2021 pronunciata nei confronti del ricorrente Scardamaglia Saverio per il reato di tentata violenza privata e di lesioni (capo A: artt.56,610 cod. pen; capo B: art.81,582 cod. pen.). - Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo: pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 3 luglio 2023, la persona offesa ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi. -Ritenuto che, in accoglimento del motivo e attesa la procedibilità a querela dei reati contestati, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - Ritenuto dunque che si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; in mancanze' di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

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art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1393/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen; capo B: art.81,582 cod. pen.). - Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo: pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 3 luglio 2023, la persona offesa ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi. -Ritenuto che, in accoglimento del motivo e attesa la procedibilità a querela dei reati contestati, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - Ritenuto dunque che si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; in mancanze' di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Parole chiave

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azione penale privata azione civile spese di difesa onorari legali diritto a un difensore assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 340 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCARDAMAGLIA SAVERIO nato a LAMEZIA TERME il 20/08/1965 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Catanzaro del 26 aprile 2023 ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Larnezia Terme del 16 giugno 2021 pronunciata nei confronti del ricorrente Scardamaglia Saverio per il reato di tentata violenza privata e di lesioni (capo A: artt.56,610 cod. pen; capo B: art.81,582 cod. pen.). - Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo: pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 3 luglio 2023, la persona offesa ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi. -Ritenuto che, in accoglimento del motivo e attesa la procedibilità a querela dei reati contestati, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - Ritenuto dunque che si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; in mancanze' di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M1. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso