Ordinanza — n. 1392/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICONE FRANCESCO nato a AVERSA il 06/01/1972 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILA; -Rilevato che Picone Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 7 dicembre 2022 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Napoli Nord del 10 aprile 2019 per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. così diversamente qualificata la originaria imputazione. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., risulta generico e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che ha con motivazione immune da vizi logici valorizzato la concreta gravità del fatto ( utilizzo di due documenti contraffatti) e l'abitualità del comportamento legata ai numerosi precedenti penali specifici. -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuati generiche, è manifestamente infondato in presenza ( pag.3) di una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato peraltro il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 1392/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 477, 482 cod. pen. così diversamente qualificata la originaria imputazione. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., risulta generico e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che ha con motivazione immune da vizi logici valorizzato la concreta gravità del fatto ( utilizzo di due documenti contraffatti) e l'abitualità del comportamento legata ai numerosi precedenti penali specifici. -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuati generiche, è manifestamente infondato in presenza ( pag.3) di una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato peraltro il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICONE FRANCESCO nato a AVERSA il 06/01/1972 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILA; -Rilevato che Picone Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 7 dicembre 2022 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Napoli Nord del 10 aprile 2019 per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. così diversamente qualificata la originaria imputazione. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., risulta generico e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che ha con motivazione immune da vizi logici valorizzato la concreta gravità del fatto ( utilizzo di due documenti contraffatti) e l'abitualità del comportamento legata ai numerosi precedenti penali specifici. -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuati generiche, è manifestamente infondato in presenza ( pag.3) di una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato peraltro il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 I Consigliere estensore Il Presid