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Ordinanza — n. 1391/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic repetition of lower court arguments without new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1391/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Carro Luciano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal's acquittal was based on the absence of proof beyond reasonable doubt and the inapplicability of Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these claims as generic repetitions of arguments already dismissed at the appellate level, noting they offered no new evidence or logical interpretation to the existing proof. Consequently, the decision stands because the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the court of appeal without presenting new evidence or a distinct legal interpretation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic repetition proof beyond doubt Article 131 bis procedural costs Cassation review criminal acquittal riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
-Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'applicabilità dell'istituto ex art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
-Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'applicabilità dell'istituto ex art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, PG contro Aprovitola
(Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, PG contro Aprovitola, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRO LUCIANO nato a LA SPEZIA il 29/04/1965 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Carro Luciano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 21 febbraio 2023 che, in parziale riforma della pronunzia di condanna del Tribunale di La Spezia in composizione monocratica del 15 gennaio 2019 che aveva riqualificato la originaria contestazione di cui all'art.336 cod. pen. nella ipotesi di cui all'art.612 cod. pen., ha prosciolto l'imputato dal reato come riqualificato perché non punibile per particolare tenuità del fatto. -Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'applicabilità dell'istituto ex art. 131 bis cod. pen. ravvisando piuttosto l'assenza di prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio dell'imputato, è generico risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito; oltre che manifestamente infondato, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitando quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, PG contro Aprovitola, Rv. 253774). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023.