Criminal appeal dismissed for generic grounds and mere repetition of lower court arguments regarding counterfeiting charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for counterfeiting, claiming specific intent and the inapplicability of a specific legal provision. The court rejected these claims as they were either too generic or merely repeated arguments already dismissed by the appellate court without new evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic criticisms of the lower court's reasoning or merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without presenting new facts or legal grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MN DONGMEI nato il 07/09/1976 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che un Dongmei ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 maggio 2023 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica del 17 gennaio 2019 con la quale l'imputato è stato ritenuto colpevole del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 cod. pen. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del dolo specifico è generico limitandosi a prospettare nei motivi di gravame una censura solo successivamente illustrata con la proposizione del ricorso in cassazione. - Considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata applicabilità dell'istituto ex art. 131 bis cod. pen. si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito che, con motivazione immune da vizi logici, ha respinto la richiesta richiamando, quali elementi di fatto preclusivi, il numero di collane contraffatte (nell'ordine di centinaia), la qualità di imprenditore del ricorrente e le costose modalità con cui è effettuato il trasporto. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 06 dicembre 2023.