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Ordinanza — n. 1389/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1389/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1389/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATIGATI FRANCO nato a SAPRI il 15/07/1952 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Fatigati Franco ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma dell'Il aprile 2023 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino del 7 aprile 2022, ha riqualificato i fatto, contestato originariamente quale bancarotta fraudolenta documentale, nel reato di bancarotta documentale semplice di cui all'art 217 comma secondo legge 267 del 1942. -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione nella determinazione della pena e il discostarnento dal minimo edittale, pari a mesi sei di reclusione, è generico per indeterminatezza in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il motivo non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; né indica le ragioni concrete o gli elementi in fatto favorevoli eventualmente trascurati dalla sentenza impugnata che avrebbero dovuto condurre, ad un più mite trattamento sanzionatorio. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1389/2024 — snpen · Corte di Cassazione: -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione nella determinazione della pena e il discostarnento dal minimo edittale, pari a mesi sei di reclusione, è generico per indeterminatezza in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il motivo non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; né indica le ragioni concrete o gli elementi in fatto favorevoli eventualmente trascurati dalla sentenza impugnata che avrebbero dovuto condurre, ad un più mite trattamento sanzionatorio. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta esecuzione della pena detentiva sostitutiva pagamento dell'ammenda sanzioni penali fatture fittizie perseguimento penale per truffa
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATIGATI FRANCO nato a SAPRI il 15/07/1952 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Fatigati Franco ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma dell'Il aprile 2023 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino del 7 aprile 2022, ha riqualificato i fatto, contestato originariamente quale bancarotta fraudolenta documentale, nel reato di bancarotta documentale semplice di cui all'art 217 comma secondo legge 267 del 1942. -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione nella determinazione della pena e il discostarnento dal minimo edittale, pari a mesi sei di reclusione, è generico per indeterminatezza in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il motivo non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; né indica le ragioni concrete o gli elementi in fatto favorevoli eventualmente trascurati dalla sentenza impugnata che avrebbero dovuto condurre, ad un più mite trattamento sanzionatorio. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2023 Il c si liere estensore Il Presidente ,)