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Ordinanza — n. 1386/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1386/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1386/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCHETTI LEONARDO nato a ROMA il 22/09/1961 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Vischetti Leonardo ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 5 maggio 2023 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino del 21 ottobre 2022 per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 della legge 267/194. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge quanto alla configurabilità del reato contestato è generico in quanto la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e dunque incensurabile in questa sede, ha chiarito come l'imputato avesse ricevuto parte della documentazione contabile e comunque non avesse ricostituito quella mancante (p.2). -Considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova risulta generico atteso che anche in tal caso la sentenza con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria ha argomentato sulla sussistenza del dolo specifico avuto riguardo alla piena consapevolezza del ricorrente, nella sua qualità, della realizzazione di un progetto in frode ai creditori (p.3). - Considerato che il terzo motivo di ricorso che lamenta la mancata qualificazione della condotta nella meno grave ipotesi di cui all'art.220 legge fallimentare risulta manifestamente infondato atteso che la condotta doverosa non realizzata dal ricorrente consisteva altresì nella mancata istituzione ex novo delle scritture contabili mancanti e non si è quindi esaurita nel precetto di cui all'art.220 I. f. richiamato di omesso deposito delle scritture contabili che erano nella sua disponibilità. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Ordinanza — n. 1386/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 216 della legge 267/194. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge quanto alla configurabilità del reato contestato è generico in quanto la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e dunque incensurabile in questa sede, ha chiarito come l'imputato avesse ricevuto parte della documentazione contabile e comunque non avesse ricostituito quella mancante (p.2). -Considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova risulta generico atteso che anche in tal caso la sentenza con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria ha argomentato sulla sussistenza del dolo specifico avuto riguardo alla piena consapevolezza del ricorrente, nella sua qualità, della realizzazione di un progetto in frode ai creditori (p.3). - Considerato che il terzo motivo di ricorso che lamenta la mancata qualificazione della condotta nella meno grave ipotesi di cui all'art.220 legge fallimentare risulta manifestamente infondato atteso che la condotta doverosa non realizzata dal ricorrente consisteva altresì nella mancata istituzione ex novo delle scritture contabili mancanti e non si è quindi esaurita nel precetto di cui all'art.220 I. f. richiamato di omesso deposito delle scritture contabili che erano nella sua disponibilità. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie omissione della contabilità documenti mancanti truffa in materia di credito fatture fittizie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCHETTI LEONARDO nato a ROMA il 22/09/1961 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Vischetti Leonardo ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 5 maggio 2023 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino del 21 ottobre 2022 per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 della legge 267/194. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge quanto alla configurabilità del reato contestato è generico in quanto la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e dunque incensurabile in questa sede, ha chiarito come l'imputato avesse ricevuto parte della documentazione contabile e comunque non avesse ricostituito quella mancante (p.2). -Considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova risulta generico atteso che anche in tal caso la sentenza con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria ha argomentato sulla sussistenza del dolo specifico avuto riguardo alla piena consapevolezza del ricorrente, nella sua qualità, della realizzazione di un progetto in frode ai creditori (p.3). - Considerato che il terzo motivo di ricorso che lamenta la mancata qualificazione della condotta nella meno grave ipotesi di cui all'art.220 legge fallimentare risulta manifestamente infondato atteso che la condotta doverosa non realizzata dal ricorrente consisteva altresì nella mancata istituzione ex novo delle scritture contabili mancanti e non si è quindi esaurita nel precetto di cui all'art.220 I. f. richiamato di omesso deposito delle scritture contabili che erano nella sua disponibilità. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 I