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Ordinanza — n. 1376/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1376/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1376/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBANEZ GRADOS CARLOS ALBERTO nato il 14/08/1962 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Ibanez Grados Carlos Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 18 aprile 2023 che, nel riformare parzialmente la pronunzia dei Giudice dell'udienza preliminare di Torino del 18 gennaio 2021, a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena per effetto del riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva, confermando nel resto per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze generiche nella massima estensione con conseguente riduzione della pena al minimo edittale, è manifestamente infondato non confrontandosi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e nella individuazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 3 della sentenza impugnata che valorizza "[..] la vita anteatta, colpita da plurime censure per atti predatori[..]".); -Considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 2, comma quarto cod. pen. per la mancata applicazione della pena sostitutiva della libertà controllata di cui ai previgenti artt. 53 ss.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 1376/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 689/1981, è manifestamente infondato: anche a voler ritenere applicabile la disciplina anteriore al d.lgs. n. 150/2022, la Corte d'Appello ha operato, ai sensi del previgente art. 58, comma secondo, una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni (si veda pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); pertanto, la pena detentiva non avrebbe potuto, in ogni caso, essere sostituita con la predetta misura. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle :;pese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva attenuazione della pena sanzioni penali verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali pentito

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBANEZ GRADOS CARLOS ALBERTO nato il 14/08/1962 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Ibanez Grados Carlos Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 18 aprile 2023 che, nel riformare parzialmente la pronunzia dei Giudice dell'udienza preliminare di Torino del 18 gennaio 2021, a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena per effetto del riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva, confermando nel resto per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze generiche nella massima estensione con conseguente riduzione della pena al minimo edittale, è manifestamente infondato non confrontandosi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e nella individuazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 3 della sentenza impugnata che valorizza "[..] la vita anteatta, colpita da plurime censure per atti predatori[..]".); -Considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 2, comma quarto cod. pen. per la mancata applicazione della pena sostitutiva della libertà controllata di cui ai previgenti artt. 53 ss.

I. 689/1981, è manifestamente infondato: anche a voler ritenere applicabile la disciplina anteriore al d.lgs. n. 150/2022, la Corte d'Appello ha operato, ai sensi del previgente art. 58, comma secondo, una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni (si veda pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); pertanto, la pena detentiva non avrebbe potuto, in ogni caso, essere sostituita con la predetta misura. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle :;pese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensor