Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1375/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1375/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1375/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STENTARDO GIASTIN nato a NIZZA MONFERRATO il 16/06/1985 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILA; • -Rilevato che Stentardo Giastin ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 26 maggio 2023 che ha confermava la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino del 4 ottobre 2021 per il delitto di cui agli artt. 477, 482, 81, 99 comma quarto cod. pen. -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e della contestata recidiva in termini di equivalenza e non di prevalenza, è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza che con valutazione in fatto, tipica del giudizio di merito e insindacabile in questa sede, immune da vizi logici, ha giustificato la soluzione dell'equivalenza, ritenendola la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1375/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 477, 482, 81, 99 comma quarto cod. pen. -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e della contestata recidiva in termini di equivalenza e non di prevalenza, è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza che con valutazione in fatto, tipica del giudizio di merito e insindacabile in questa sede, immune da vizi logici, ha giustificato la soluzione dell'equivalenza, ritenendola la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena reiterazione di reati penali falsa dichiarazione della parte mancata prova di parzialità motivi di cassazione pluralità di motivazioni
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STENTARDO GIASTIN nato a NIZZA MONFERRATO il 16/06/1985 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILA; • -Rilevato che Stentardo Giastin ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 26 maggio 2023 che ha confermava la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino del 4 ottobre 2021 per il delitto di cui agli artt. 477, 482, 81, 99 comma quarto cod. pen. -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e della contestata recidiva in termini di equivalenza e non di prevalenza, è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza che con valutazione in fatto, tipica del giudizio di merito e insindacabile in questa sede, immune da vizi logici, ha giustificato la soluzione dell'equivalenza, ritenendola la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), valutando altresì la documentazione prodotta dalla difesa (pag. 4 della sentenza impugnata). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il Presiden