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Ordinanza — n. 1373/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of sentencing arguments and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1373/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for a specific crime. The appellant argued the sentence lacked proper motivation, but the court found the decision adequately reasoned and below the statutory average. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it fails to provide a necessary critical analysis of the arguments underlying the decision, and the sentence is congruently motivated.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of critical analysis sentencing motivation requirements procedural costs award summary procedure appeal circostanza attenuante scemata imputabilità infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000
271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO RAFFAELE nato a CERIGNOLA il 06/02/1974 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Cassano Raffaele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa all'esito di rito abbreviato il 12 gennaio 2016 dal Tribunale di Foggia di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Cerignola il 15 dicembre 2015; considerato che il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena; considerato che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata; rilevato che la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 re estensore